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RAPPORTO AUDIZIONE SINuC PRESSO COMMISSIONE AFFARI SOCIALI CAMERA DEI DEPUTATI

07 Marzo 2016
RAPPORTO DELL’AUDIZIONE DELLA SINuC PRESSO LA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI LEGGE RECANTI “NORME IN MATERIA DI CONENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI”

di Giancarlo Sandri (Consigliere SINuC)


Il concetto fondamentale che discende dalla Linee Guida nazionali ed internazionali elaborate dalle Società scientifiche, e le conseguenti applicazioni alla pratica clinica della Nutrizione Artificiale (NA), ospedaliera o domiciliare, enterale o parenterale, è che la NA si configura come un trattamento medico, e che, come per ogni trattamento medico, esistono indicazioni e controindicazioni, effetti collaterali e rischi, che solo il medico può valutare. E’ cioè proprio del sapere medico stabilire se esistano le condizioni per attuare, non attuare, continuare o sospendere un trattamento di NA.
Ne deriva che si dovrebbe prevedere anche per la NA, alla stregua di ogni altro trattamento medico, sia di tipo farmacologico che non farmacologico, il non inizio o la sospensione in tutti quei casi in cui il medico ne ravvisi l’indicazione clinica ed acquisisca il consenso informato della persona o di colui che lo rappresenta
Nei casi infatti in cui non è possibile ravvisare alcuna probabilità di giovamento la NA può essere addirittura di  nocumento per il malato, configurandosi cioè come trattamento futile o sproporzionato in termini rischio/beneficio. Per tale evenienza, che viene anche definita “accanimento terapeutico”, sarebbe preferibile la definizione di “trattamento inappropriato” (con conseguenze negative anche sulla spesa sanitaria)
Da tutte queste implicazioni deriva la necessità che questi malati siano presi in carico da parte di personale specializzato, che operi in strutture adeguate, cui spetta stabilire modalità di attuazione e di monitoraggio del trattamento di NA
 
RISPOSTE AD ALCUNE DOMANDE DEI COMMISSARI E CONCLUSIONI

La NA non è un trattamento del fine vita. Dal punto vista etico e deontologico, i criteri per  l'inizio o la  sospensione della NA dipendono NON dalle convinzioni personali del medico. Ma, come sopra riportato, esclusivamente dalla  indicazione clinica al trattamento, come per qualsiasi altro trattamento medico, fatta salva la volontà espressa dal malato di non accettare la NA
Il legislatore non  deve assimilare i trattamenti medici di NA alla garanzia di acqua e cibo come bisogni essenziali ed innegabili  della persona. Le persone sottoposte ai trattamenti di NA non sono in grado di alimentarsi, parzialmente o integralmente, temporaneamente o permanentemente a causa di una sottostante condizione di malattia o delle conseguenze di una pregressa malattia.
Ad invito del Presidente della Commissione il Dott. Sandri ha affermato, a nome della SINuC, di veder finalmente approvata una normativa rispettosa della dignità e delle scelte della persona, e quindi della dignità della vita ma anche della dignità della morte, che possa responsabilmente colmare un vuoto che pone spesso in grave imbarazzo il medico, il paziente, il suo rappresentante legale, le famiglie, nel momento in cui vanno assunte decisioni del fine  vita.


https://www.radioradicale.it/scheda/468842/commissione-affari-sociali-della-camera
 
 

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